Descrizione
Il Fondo Nazionale per l’efficienza energetica, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102), è disciplinato dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017.
ll Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese, ivi comprese le ESCO, e dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi. Nello specifico gli interventi sostenuti devono riguardare:
- la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali,
- la realizzazione e l’ampliamento di reti per il teleriscaldamento,
- l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione pubblica;
- la riqualificazione energetica degli edifici.
- la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento
- l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato.
- 30% garanzie
- 70% finanziamenti agevolati.
Le agevolazioni concesse alle imprese sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali nel limite del Regolamento de minimis laddove applicabile, o entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
Per quanto riguarda le agevolazioni concesse alla Pubblica Amministrazione, esse sono cumulabili con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100 per cento dei costi ammissibili.
La gestione del Fondo è affidata ad Invitalia sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.