Contratto Prestazione Energetica (EPC)

Il contratto di prestazione energetica, conosciuto con l’acronimo inglese EPC (di recente aggiornato in EnPC), trova, per la prima volta, formale riconoscimento nel panorama normativo italiano con il Decreto legislativo n. 102/2014, che recepisce la Direttiva comunitaria n. 2012/27/UE.

Descrizione

Oggetto dell’EPC è il miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio o di un impianto, attraverso la regolamentazione di un servizio energetico, globale e complesso.
Il legislatore individua il contratto EPC come lo strumento adatto alla riqualificazione energetica degli edifici, in ragione della sua idoneità a produrre risparmi misurabili e verificabili, il cui controvalore consente di ripagare gli investimenti in efficienza energetica.
Il cliente (beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza energetica) ha il duplice vantaggio di non dover (necessariamente) sostenere l’investimento iniziale e di vedere realizzata una riqualificazione energetica i cui obiettivi (minimi) di efficientamento sono garantiti contrattualmente.
Il fornitore (che solitamente coincide con una società di servizi energetici: ESCo) è incentivato a porre in essere le misure di efficienza energetica pattuite e garantirne l’efficacia, in quanto recupera il proprio investimento con i risparmi generati per tutta la durata contrattuale.
L’EPC si connota quindi come un contratto “win win”, poiché gli interessi delle parti convergono verso l’obiettivo comune di massimizzazione dei risparmi energetici.


Normativa

Comunitaria
Nazionale